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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 131 del 1983

Decisione
decisa il 1983-04-21, depositata il 1983-05-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:131
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16224

  • Impugnazioni penali
  • Pronuncia nel merito della corte di cassazione
  • Sindacabilità da parte dell'imputato in casi di ritenuta illegittima " reformatio in peius "
  • Mancata previsione
  • Impugnativa di combinato disposto di norme
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già decisa. - S. nn. 184/1974 e 136/1972.

Norme impugnate

  • art. 552 codice di procedura penale del 1930
  • legge 18 giugno 1974, n. 226
  • art. 538, comma 3, codice di procedura penale del 1930
  • d.l. 20 aprile 1974, n. 104

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 538, come modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104 e 552 cod. proc. pen. (Rettificazione di errori non determinanti annullamento - Inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nella procedura per incidente di esecuzione proposto nel procedimento penale a carico di Cozzolino Ciro ed altro, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza 20 aprile 1978, ha denunciato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 538, terzo comma (come modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104, convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226), e 552 c.p.p., in quanto il loro combinato disposto non consente all'imputato, nei cui confronti la Corte di cassazione abbia pronunciato nel merito, di sindacare tale statuizione anche nei casi di illegittima reformatio in peius;
punto 2
considerato che, per quanto riguarda l'art. 538, terzo comma, c.p.p. (modificato dall'art. 1 d.l. 20 aprile 1974, n. 104), la questione è stata già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 184 del 19 luglio 1974, richiamata dallo stesso giudice a quo, senza che vengano proposte nuove argomentazioni né prospettati profili che non siano già stati esaminati in tale decisione; e che, per quanto riguarda l'art. 552 c.p.p. (disposizione già ritenuta non illegittima, in riferimento all'art. 24 Cost., con la sentenza n. 136 del 12 luglio 1972), la questione può dirsi anch'essa risolta dalla sentenza n. 184 del 1974 attraverso l'affermazione del principio (punto 4 del "Considerato in diritto") secondo cui "le sentenze contro le quali l'art. 111, secondo comma, Cost. ammette il ricorso di legittimità sono tutte quelle pronunciate da giudici ordinari o speciali, purché diversi - ovviamente - da quel giudice al quale il ricorso è diretto, e cioè dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e suprema istanza giurisdizionale";
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 538, terzo comma (come modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104, convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226), e 552 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze