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Sez. 6, Sentenza n. 31020 del 16/06/2026 Cc. (dep. 12/08/2026) Rv. 290466-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Regola di giudizio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio" - Applicabilità nella fase cautelare - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290466-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali, non trova applicazione, con riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", propria del giudizio di merito e radicata nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, essendo sufficiente, per converso, che gli elementi acquisiti siano tali, per consistenza, da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, suscettibile di trovare conferma attraverso ulteriori acquisizioni probatorie.(Conforme Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002-01).

Costituzione art. 27 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)