Sez. 4, Sentenza n. 3067 del 11/10/1999 Cc. (dep. 04/11/1999) Rv. 215010 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Guida senza il documento di circolazione ritirato - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Ammissibilità - Esclusione - Guida senza il documento di circolazione sospeso - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Ammissibilità - Ragioni della differenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di guida senza il documento di circolazione, i comportamenti considerati rispettivamente dagli artt. 216 e 217 del codice della strada sono diversi tra loro, avendo il primo quale presupposto il mero ritiro del documento laddove nel secondo caso al ritiro si aggiunge un formale provvedimento di sospensione per un periodo determinato; in relazione a tale differenza si giustifica il differente trattamento sanzionatorio che solo nel secondo caso prevede la sospensione della patente di guida.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 217
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)