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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 maggio 1970, causa 77/69

Decisione
decisa il 1970-05-05
ECLI
ECLI:EU:C:1970:34

Epigrafe

Nella causa 77-69 Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, avv. Cesare Maestripieri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal, ricorrente, contro Regno del BELGIO, , rappresentato dal sig. Gilbert de Klerck, direttore d'amministrazione f.f. presso il ministero degli affari esteri e del commercio estero, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata del Belgio, convenuto, causa avente ad oggetto di far riconoscere che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE per quanto -riguarda la tassa di trasmissione forfettaria sul legname. LA CORTE composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A.M. Donner, A. Trabucchi, W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Nel Belgio, in applicazione dell'articolo 31-14, paragrafo 1, del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo (decreto reale 3 marzo 1927, emendato dal decreto reale 27 dicembre 1965) si riscuote una tassa forfettaria unica del 14 % «ad valorem» sul trasferimento di legname venduto in pianta o abbattuto nonché di alcuni prodotti ottenuti dalla trasformazione del legname e importati in Belgio.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 31-14, paragrafo 3, dello stesso regolamento generale, la tassa forfettaria è corrisposta al momento della vendita da parte del produttore per il legname indigeno in pianta o abbattuto e al momento della «déclaration en consommation» per i prodotti importati.
paragrafo 3
Tuttavia, se il produttore di legname indigeno procede ad operazioni di trasformazione, la tassa forfettaria deve venir corrisposta al momento della vendita del prodotto ed è commisurata al prezzo di quest'ultimo (art. 31-14, par. 4).
paragrafo 4
Poiché il prezzo del legname trasformato è decisamente superiore a quello del legname in pianta o abbattuto, la Commissione ha ritenuto, fin dal 1963, che in molti casi l'applicazione dell'articolo 31-14 del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo comportasse per molti prodotti importati nel Belgio dagli altri Stati membri un onere fiscale superiore a quello gravante sui prodotti nazionali similari.
paragrafo 5
A giudizio della Commissione i applicazione della stessa aliquota al legname in pianta e al legname lavorato costituisce violazione dell'articolo 95 del trattato CEE, in forza del quale nessuno Stato membro può gravare i prodotti degli altri Stati membri di imposizioni interne, di qualunque natura, superiori a quelle gravanti sui prodotti nazionali similari.
paragrafo 6
Rispondendo alle prime sollecitazioni della Commissione, nel 1963, il governo belga non ha contestato che la tassa di trasferimento forfettaria fosse discriminatoria a danno di determinato legname importato e si è impegnato ad elaborare provvedimenti atti a far cessare questo stato di cose.
paragrafo 7
Con lettera 14 ottobre 1966, la rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità informava la Commissione che il governo belga riteneva opportuno calcolare gli oneri gravanti sul legname indigeno tenendo conto delle tasse provinciali che nelle province di Lussemburgo, Liegi e Namur rappresentano un onere del 2 % o del 3 % sulla vendita di legname tagliato e sull'utilizzazione di detto legname da parte del proprietario ai fini commerciali o industriali.
paragrafo 8
Il 14 febbraio 1967, la Commissione informava il governo belga che le tasse provinciali non possono costituire oggetto di compensazione all'importazione, in quanto esse gravano soltanto su una frazione della produzione nazionale di legname.
paragrafo 9
In caso contrarlo, ne conseguirebbe che il legname importato sarebbe gravato più onerosamente di una parte del legname di produzione nazionale, giacché nelle rimanenti sei province non viene applicata la tassa provinciale; ciò non sarebbe compatibile con l'interpretazione dell'articolo 95 del trattato data dalla Corte nella sentenza 1o dicembre 1965 (causa 45-64).
paragrafo 10
La Commissione insisteva presso il governo belga per indurlo ad applicare il più rapidamente possibile i provvedimenti atti ad adeguare la situazione alle esigenze del trattato.
paragrafo 11
Il 2 giugno 1967 la Commissione veniva informata dei provvedimenti che il governo belga intendeva adottare per «eliminare le discriminazioni derivanti dal sistema della tassa di trasferimento forfettaria da applicarsi al legname nei confronti dei prodotti stranieri» ;
paragrafo 12
a) Quanto alla tassa di trasferimento, il governo intendeva stabilire con decreto reale aliquote differenziate in relazione alle categorie di prodotti: un tasso del 18 % per il legname in pianta venduto nel Belgio; del 15,50 % per il legname grezzo (non scortecciato) venduto nel Belgio dal produttore o importato; e del 12,50 % per il legname segato o diversamente lavorato, all'atto dell'importazione. b) Per quanto riguarda la tassa di registro, si prevedeva la soppressione della tassa del 5 % sulle vendite pubbliche di alberi, riscossa in alternativa alla tassa forfettaria di trasmissione. Il governo belga si impegnava a presentare il disegno di legge occorrente appena il Consiglio di Stato ne avesse terminato l'esame, ed a fare il possibile affinché il Parlamento lo approvasse al più presto. c) Le modifiche del sistema della tassa forfettaria e la soppressione dell'imposta di registro dovevano entrare in vigore contemporaneamente, all'inizio del settembre 1967.
paragrafo 13
Con lettera 13 marzo 1968 la Commissione comunicava al governo belga che un controllo dei calcoli effettuati per stabilire le nuove aliquote della tassa di trasmissione aveva messo in luce che, contrariamente a quanto era stato specificato il 14 febbraio 1967, le aliquote applicate all'importazione di legname in tronchi e di legname segato erano state calcolate tenendo conto dell'incidenza media ponderata, sui prezzi di vendita nel Belgio per detto legname, delle tasse provinciali applicate nelle province di Lussemburgo, Liegi e Namur.
paragrafo 14
La Commissione era quindi persuasa che la ristrutturazione del sistema fiscale per il legname importato progettata dal governo belga non garantisse la cessazione della turbativa contestata, motivo per cui instaurava nei confronti del Belgio il procedimento previsto dall'articolo 16 del trattato.
paragrafo 15
Il 25 aprile 1968 la rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità informava la Commissione che :
paragrafo 16
a) Il disegno di legge necessario per la soppressione dell'imposta di registro sulle vendite pubbliche di alberi era stato presentato alla Camera dei rappresentanti il 27 giugno 1967, ma a seguito dello scioglimento delle Camere la proposta doveva essere ripresentata dal governo al Parlamento. b) Tenuto conto dell'atteggiamento assunto dalla Commissione nei confronti delle tasse provinciali, il nuovo governo avrebbe riesaminato la questione al momento dell'elaborazione del decreto reale mirante a modificare opportunamente il sistema della tassa di trasferimento dopo l'approvazione della legge che sopprime l'imposta di registro sulle vendite pubbliche.
paragrafo 17
Il 28 novembre 1968, in forza dell'articolo 169 del trattato, la Commissione emetteva un parere motivato nel quale faceva carico al Regno del Belgio di non aver osservato gli obblighi impostigli dagli articoli 95 e 97 del trattato CEE e lo invitava ad adottare i necessari provvedimenti onde conformarsi al parere motivato entro 30 giorni, termine eventualmente prorogabile in funzione dell'andamento del prescritto iter parlamentare.
paragrafo 18
Il 26 febbraio 1969 la rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità comunicava alla Commissione che il progetto di legge del 27 giugno 1967, che avrebbe dovuto modificare il sistema criticato, era stato approvato con legge 20 dicembre 1968 ed il Consiglio dei ministri aveva deciso di far continuare l'iter parlamentare relativo a detto disegno ed inoltre di non tener conto delle tasse provinciali nel determinare le nuove aliquote della tassa di trasferimento.
paragrafo 19
Con lettera 2 aprile 1969 la Commissione si è dichiarata soddisfatta delle iniziative prese dal governo belga onde por fine alla turbativa constatata nel parere motivato, però nel contempo rendeva noto che avrebbe tollerato l'applicazione degli oneri litigiosi al massimo fino al 30 giugno 1969.
paragrafo 20
Con atto depositato il 22 dicembre 1969, la Commissione ha chiesto alla Corte di riconoscere che il Regno del Belgio non ha osservato gli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato, in materia di tassa forfettaria sul trasferimento del legname.

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
La Commissione ha rinunciato a depositare la replica.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di dar inizio alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 4
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 10 marzo 1970.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 aprile 1970.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
dichiarare che il Regno del Belgio, applicando la stessa aliquota dei regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo (D.R. 3 marzo 1927) al legname indigeno venduto in pianta o abbattuto e al legname importato in base al valore al momento della «déclaration en consommation», è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE; porre le spese a carico del Regno del Belgio.
paragrafo 3
Il Regno del Belgio ha dichiarato di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
paragrafo 2
La Commissione, dopo aver richiamato i fatti e la voluminosa corrispondenza scambiata sull'argomento con il convenuto, rileva che il sistema della tassa di trasferimento forfettaria, come viene applicata nel Belgio al legname, costituisce una violazione dell'articolo 95 del trattato CEE e la durata della turbativa ha superato ogni limite ragionevole.
paragrafo 3
La Commissione sottolinea che le tasse provinciali sono applicate solo in tre province ed anche nella loro sfera d'applicazione non gravano su ogni tipo di legname abbattuto, giacché ne sono esenti i legnami ottenuti dall'abbattimento di alberi del demànio forestale.
paragrafo 4
D'altro canto, la produzione di legname delle tre province che applicano detta tassa rappresenta l'1,84 % della produzione nazionale.
paragrafo 5
Quanto all'incidenza economica dell'imposta litigiosa, la Commissione sottolinea che il Belgio nel 1968 ha importato dagli altri Stati della Comunità 648729 tonnellate di legname, per complessivi 850 milioni di FB, cifra che eguaglia quasi tutti i dati della produzione nazionale.
paragrafo 6
In via programmatica, la Commissione dichiara di ammettere la massima importanza alla completa realizzazione del mercato interno; a questo scopo è essenziale la soppressione delle discriminazioni fiscali come quella di cui si fa carico al Belgio nella fattispecie.
paragrafo 7
Il Regno del Belgio non contesta che la disciplina litigiosa gravi il legname importato di oneri superiori a quelli previsti per il legname indigeno.
paragrafo 8
Onde rimediare a questa situazione, esso sostiene, il 27 giugno 1967 il governo ha presentato alla Camera dei rappresentanti un disegno di legge che modifica il meccanismo delle imposte di registro, di ipoteca e di cancelleria. Le considerazioni introduttive lasciano intendere chiaramente che il disegno mira a garantire, nel settore del legname, il rispetto dell'articolo 95 del trattato CEE. Quanto al problema delle tasse provinciali, il Consiglio dei ministri si è attenuto al punto di vista espresso dalla Commissione nel suo parere motivato, decidendo di non tener conto, nella futura determinazione delle aliquote, della tassa di trasferimento. Il decreto reale che verrà adottato in merito sarà strettamente connesso alla legge che dovrà abrogare la tassa di registro del 5 % ed entrerà in vigore contemporaneamente a detta tassa. Il governo belga ha ricordato due volte al presidente della Commissione finanze della Camera dei rappresentanti quanto auspichi che questo disegno di legge, «salvato dalla caducità» nel 1968, possa essere trasformato in legge ai più presto. In virtù del principio della separazione dei poteri, il governo belga non ha altri mezzi d'azione; esso si trova in un caso di forza maggiore.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 3
3/5 Benché l'aliquota sia uniforme per ogni tipo di legname, indipendentemente dalla provenienza, l'imponibile e le modalità della tassazione si diversificano a seconda che si tratti di legname indigeno o di prodotti importati. Per quanto riguarda il primo, la tassa forfettaria, a norma dell'articolo 31-14, paragrafo 1, 1o, e paragrafo 3, del decreto reale 3 marzo 1927, va corrisposta al momento della vendita, da parte del produttore del legname in pianta o abbattuto. Per i prodotti importati, la tassa viene applicata, a norma del paragrafo 3, 1o comma, dello stesso articolo, al momento della «déclaration en consommation» tenendo conto dello stadio di lavorazione, più o meno progredito, definito dal paragrafo 1, 2o lettere a) e j).
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 22 dicembre 1969, la Commissione ha presentato un ricorso, a norma dell'articolo 169 del trattato, inteso a far riconoscere « che il Regno del Belgio, applicando la stessa aliquota — stabilita dall'articolo 31-14 del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo (decreto reale 3 marzo 1927) — al legname indigeno, venduto in pianta o abbattuto, e al legname importato — in base al valore al momento della «déclaration en consommation» — è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE ».
punto 2
In forza dell'articolo 31-14 del decreto reale 3 marzo 1927, relativo al regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo, come modificato dal decreto reale 27 dicembre 1965, il trasferimento del legname indigeno o importato è soggetto ad una tassa forfettaria unica del 14 %.
punto 6
A norma del 3o comma del paragrafo 3, «la tassa forfettaria si applica a tutti i successivi passaggi fino al consumatore o all'impiego ad uso industriale», escludendo beninteso dall'uso industriale «la trasformazione di uno dei prodotti elencati al paragrafo 1, in un altro prodotto dello stesso elenco».
punto 7
Da questo sistema deriva che il legname indigeno, essendo la tassa forfettaria corrisposta al momento della vendita del legname in pianta o abbattuto, va esente da ogni ulteriore imposta in ragione del plusvalore acquisito con le lavorazioni definite dal decreto reale.
punto 8
Questa disciplina non si applica al legname importato che, a norma dello stesso decreto, è tassato in funzione dello stadio di lavorazione raggiunto, vale a dire su un valore superiore a quello del legname venduto in pianta o abbattuto.
punto 9
Il sistema introdotto dall'articolo 31-14 del decreto reale 3 marzo 1927 implica dunque, a causa del diverso imponibile assunto come base per il calcolo della tassa forfettaria unica, che il legname importato, ogni qualvolta sia stato già sottoposto ad una lavorazione, è tassato più dei prodotti che si trovano ad un analogo stadio di trasformazione.
punto 10
Risulta perciò che, nonostante l'apparente identità dell'aliquota, il sistema del decreto reale 3 marzo 1927 si risolve in una discriminazione tra legname indigeno e legname importato, discriminazione vietata dall'articolo 95, 1o comma, del trattato.
punto 11
Il convenuto non contesta tale discriminazione, che deriva dalle norme litigiose.
punto 12
Dopo vari interventi della Commissione, che ha iniziato ad occuparsi del problema nel 1963, il governo belga ha manifestato la volontà di adottare i provvedimenti necessari per sopprimere la discriminazione litigiosa.
punto 13
Nel 1967 è stato presentato al Parlamento un disegno di legge per la riforma del regime contestato ed in seguito sono state prese delle disposizioni per salvare il disegno di legge dalla decadenza conseguente allo scioglimento delle Camere belghe, verificatosi nel frattempo.
punto 14
Ciò premesso, il governo belga sostiene che il ritardo nell'approvazione della legge rappresenta nei suoi confronti un «caso di forza maggiore».
punto 15
Gli obblighi imposti dall'articolo 95 del trattato incombono agli Stati come tali, e la responsabilità di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 169 sussiste indipendentemente dall'organo dello Stato la cui azione od inerzia ha dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente.
punto 16
L'eccezione sollevata dal convenuto non può quindi venire accolta.
punto 17
Stando così le cose, applicando la stessa aliquota (stabilita dall'articolo 31-14 del decreto reale 3 marzo 1927 nella versione emendata) al legname indigeno, venduto in pianta o abbattuto, e al legname importato — in base al valore al momento della «déclaration en consommation» — il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
18/19 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. Il convenuto è rimasto soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 95, 169 e 171, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, respingendo ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o Il Regno del Belgio, applicando la stessa aliquota (stabilita dall'articolo 31-14 del decreto reale 3 marzo 1927, emendato dal decreto reale 27 dicembre 1965) al legname indigeno, venduto in pianta o abbattuto, e al legname importato — in base al valore al momento della «déclaration en consommation» — è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE. 2o Le spese sono poste a carico del convenuto.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 5 maggio 1970. Lecourt Monaco Pescatore Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 5 maggio 1970. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze