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Regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio del 6 marzo 2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2001/154/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei talibani e che modifica la posizione comune 96/746/PESC1,

vista la proposta della Commissione,

Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1333 (2000) nella quale si chiede, tra l'altro, che i talibani si conformino alla risoluzione 1267 (1999), in particolare cessando di fornire asilo e protezione a terroristi internazionali e alle loro organizzazioni terroristiche e a consegnare Usama Bin Ladin alle pertinenti autorità affinché sia processato.

Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che il divieto dei voli e il congelamento dei capitali, imposti dalla risoluzione 1267 (1999) siano inaspriti e che venga introdotta una serie di nuove misure nei confronti dei talibani, in particolare il divieto di esportare talune merci, il divieto di fornire certi tipi di consulenza tecnica e formativa, e la chiusura forzata degli uffici dei talibani e della Ariana Afghan Airlines.

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, si considera che tale territorio comprende i territori degli Stati membri nei quali si applica il trattato, alle condizioni ivi indicate.

Per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a seguito di una designazione da parte delle autorità dell'ONU, la descrizione del territorio dell'Afghanistan sotto il controllo dei talibani, quale designato dalle autorità dell'ONU, e l'elenco delle organizzazioni e degli enti di soccorso governativi autorizzati ad effettuare voli umanitari in Afghanistan dovrebbero essere resi pubblici e occorrerebbe istituire una procedura a livello comunitario per la modifica di tale elenco.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie.

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1333 (2000) prevedono che il comitato per le sanzioni contro i talibani può concedere deroghe in materia di congelamento dei capitali, di divieto dei voli e di esportazione di taluni servizi. È quindi necessario adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad integrare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni contro i talibani o dagli Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il comitato per le sanzioni contro i talibani, in particolare fornendogli informazioni.

Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che, in caso di presunzione di prova, gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni.

A fini di trasparenza e semplicità, l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche con l'Afghanistan dovrebbero essere disciplinate da un unico strumento legale. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento (CE) n. 337/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo al divieto dei voli e al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Taliban dell'Afghanistan2, dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento e il regolamento summenzionato dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. "talibani": la fazione afghana autoproclamatasi altresì Emirato islamico dell'Afghanistan;

2. "comitato per le sanzioni contro i talibani": il comitato istituito in forza della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

3. "Afghanistan controllato dai talibani": il territorio dell'Afghanistan sotto il controllo dei talibani, come designato dal comitato delle sanzioni contro i talibani e specificato nell'allegato III;

4. "capitali": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi - ma si tratta di un elenco non limitativo - contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

5. "congelamento dei capitali": divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

Art. 2

1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità o degli organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre risorse finanziarie.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Art. 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di segnalazione, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

  1. a) forniscono immediatamente tutte le informazioni suscettibili di facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 e alle deroghe concesse dal comitato per le deroghe ai talibani:

    — alle autorità competenti dello Stato membro nel quale risiedono o sono stabiliti, che figurano nell'elenco dell'allegato II, e

    — direttamente o tramite le autorità competenti, alla Commissione;

  2. b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Art. 4

Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata "anidride acetica" (codice NC 2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o gestita a partire da esso.

Art. 5

1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, sono vietate la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il comitato per le sanzioni contro i talibani ha in precedenza concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Art. 6

1. È fatto divieto a qualsiasi aeromobile decollato da uno dei punti d'entrata o zone di atterraggio dell'Afghanistan controllato dai talibani designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato IV, o diretto ad uno di tali punti o zone a prescindere dal paese di appartenenza, di decollare dal territorio della Comunità, atterrarvi o sorvolarlo.

2.

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

— ai voli per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga prima dell'effettuazione del volo in questione. Tali deroghe sono concesse attraverso le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III,

— agli aeromobili che effettuano voli umanitari operati dalle, o per conto delle, organizzazioni e agenzie designate dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencate nell'allegato VI.

L'organizzazione o l'agenzia responsabile di tali voli umanitari notifica in anticipo alle autorità competenti interessate, tra quelle elencate nell'allegato II, i dati relativi a ciascun aeromobile ed ai voli previsti.

3. In deroga al paragrafo 2, il decollo o l'atterraggio nel territorio della Comunità è vietato a qualsiasi aeromobile designato dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencato nell'allegato V, salvo quando il comitato per le sanzioni contro i talibani abbia concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Art. 7

Sono chiusi tutti gli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani e tutti gli uffici, succursali e filiali della Ariana Afghan Airlines, anche conosciuta come Bakhtar Afghan Airlines.

Art. 8

È vietata la partecipazione ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, o l'attività degli uffici di cui all'articolo 7 o di eludere le disposizioni del presente regolamento facendo ricorso a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano da prestanome o da copertura, o con qualsiasi altra modalità.

Art. 10

1. La Commissione è abilitata:

— a fissare l'allegato III sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni contro i talibani,

— a modificare o integrare gli allegati I, III, IV, V e VI sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani,

— a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il Comitato per le sanzioni contro i talibani ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Art. 11

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Art. 12

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, contratto, licenza o permesso firmato, stipulato o concesso prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.