Sez. 3, Sentenza n. 656 del 27/02/1976 (Rv. 379305 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTROVERSIE IN ORDINE ALLA DURATA DELLA LOCAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO - RILEVANZA DEL CANONE - PRETESA DI AUMENTI LEGALI - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTROVERSIE IN ORDINE ALLA DURATA DELLA LOCAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO - RILEVANZA DEL CANONE - PRETESA DI AUMENTI LEGALI - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
Nella controversia vertente sulla durata di contratto di locazione in regime vincolistico, la ripartizione della Competenza fra pretore conciliatore va regolata secondo i comuni criteri di valore di cui agli artt 7 e 12 cod proc civ, tenuto conto, quindi, dell'importo della pigione; a tal fine, la parte che sostenga un canone effettivo superiore a quello risultante pattuito, in conseguenza di aumenti legali, deve dedurre specificamente l'esistenza e l'ammontare degli aumenti medesimi, per consentire una delibazione sulla loro concreta applicabilita. (V 2351/73, mass n 365693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)