Sez. 1 - , Sentenza n. 46895 del 02/10/2019 Cc. (dep. 19/11/2019) Rv. 277485 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO | Lesioni commesse al fine di commettere una frode assicurativa - Eventuale consenso della vittima - Efficacia scriminante - Esclusione - Ragioni.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO
Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell'art. 5 cod. civ., di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 5, Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 145 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)