Sez. 1, Sentenza n. 3269 del 14/02/2007 (Rv. 595173 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | - Elezione di domicilio contenuta nel precetto o nell'atto di "precisazione del credito" - Rilevanza ai fini della notifica ex art. 330 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto o (come nella specie) nell'atto "di precisazione del credito" prodromico al precetto di cui alla legge n. 669 del 1996, notificato unitamente alla sentenza o al lodo esecutivo, non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., che consegue, invece, unicamente all'elezione di domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, atteso che il luogo indicato con l'elezione di domicilio rimane esclusivamente connesso all'introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito, nell'ambito del quale soltanto può e deve operare l'impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all'esecuzione forzata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)