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Sez. 1 - , Sentenza n. 25410 del 12/12/2016 (Rv. 642414 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTENUTO - IN GENERE | Clausola arbitrale che rinvia a norme legislative - Integrazione della convenzione negoziale - Riferimento al contenuto della disposizione normativa al momento della conclusione del contratto - Vicende successive della disposizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642414-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTENUTO - IN GENERE

In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, in tema di arbitrato), il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l'estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nell'art. 47 del capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)