Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 144 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1971
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Procedimento penale
- Giudice naturale
- Codice procedura penale, art. 55: deferimento alla corte di cassazione della facoltà di rimettere per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, l'istruzione o il giudizio, ad altro giudice di sede diversa
- Asserito contrasto con l'art. 25, primo comma, della costituzione
- Questione già decisa nel senso della non fondatezza
- Insussistenza di nuovi motivi
- Manifesta infondatezza. (costituzione, art. 25, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
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Vedi: ORD. N. 24/56 D
Norme impugnate
- art. 55 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1963 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione la penale nel procedimento penale a carico di Astuni Messineo Pietro, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 dell'8 giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza della Corte di cassazione in data 27 marzo 1963, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice processuale penale, per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'8 giugno 1963;
che in questa sede non c'è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che, con la sentenza n. 50 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;
che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, ed ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze