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Sez. 3, Sentenza n. 7935 del 04/06/1973 Ud. (dep. 09/11/1973) Rv. 125421 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - ESTENSIONE DELLA NULLITA - ATTO NULLO PRIVO DI CONCATENAZIONE CAUSALE CON I SUCCESSIVI - NULLITA IRRILEVANTE - NECESSITA DI DECLARATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125421-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - ESTENSIONE DELLA NULLITA - ATTO NULLO PRIVO DI CONCATENAZIONE CAUSALE CON I SUCCESSIVI - NULLITA IRRILEVANTE - NECESSITA DI DECLARATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La nullita di un atto processuale, anche se riconducibile alle previsioni dell'art 185 cod proc pen, si estende solo a quegli Atti che si riannodano al primo attraverso un vincolo di concatenazione causale. Quando il giudice ritiene che un atto, sia pure nullo, non abbia alcuna Rilevanza e sia privo di concatenazione causale con gli Atti successivi, la nullita perde Rilevanza e non occorre la sua formale declaratoria essendo sufficiente che di quell'atto non si tenga alcun conto e si pervenga alla soluzione di tutte le questioni sino alla decisione di merito senza il contributo dell'atto e con argomenti che prescindono dagli elementi da esso forniti. (fattispecie relativa ad asserita nullita di intercettazioni telefoniche).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)