REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,
visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, in particolare l'articolo 97,
vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti2 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71, il cui articolo 99 ha anche abrogato il regolamento n. 4 che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti3, e che occorre prevedere modalità di applicazione adattate alle nuove norme di base e all'esperienza acquisita nel corso dei dodici anni di applicazione di tali testi;
considerando che occorre in particolare precisare le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro, i documenti da produrre e le formalità che debbono essere adempiute dagli interessati per beneficiare delle prestazioni, le modalità del controllo amministrativo e sanitario, nonché le condizioni per il rimborso delle prestazioni corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro e le attribuzioni della Commissione dei conti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) il termine "regolamento" designa il regolamento (CEE) n. 1408/71;
b) il termine "regolamento di applicazione" designa il presente regolamento;
c) i termini definiti all'articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.
Art. 2
Modelli di stampati _ Informazioni sulle legislazioni _ Prontuari
1.
I modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione sono stabiliti dalla commissione amministrativa.
Due Stati membri o le loro autorità competenti possono, di comune accordo, sentito il parere della commissione amministrativa, adottare modelli semplificati nei rapporti reciproci.
2. La commissione amministrativa puo raccogliere, ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali, comprese nel campo di applicazione del regolamento.
3.
La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.
Il Comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti.
Art. 3
Organismi di collegamento _ Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni
1. Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento, abilitati a comunicare direttamente tra loro.
2. Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro puo rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento.
Art. 4
Allegati
1. L'allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
2. L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro.
3. L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro.
4. L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
5. L'allegato 5 indica le disposizioni di cui all'articolo 5, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 104, all'articolo 105, paragrafo 2, all'articolo 116 e all'articolo 120 del regolamento di applicazione.
6. L'allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
7. L'allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
8. L'allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili, nei rapporti reciproci, le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di applicazione.
9. L'allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione.
10. L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti, in particolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.
Titolo II. Applicazione delle disposizioni generali del regolamento
Art. 5
Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni
Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 6 del regolamento; esse si sostituiscono anche, in quanto non siano indicate nell'allegato 5, alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.
Applicazione dell'articolo 9 del regolamento
Art. 6
Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata
1. Se, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione, puo beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o in mancanza, nel regime di sua scelta.
2.
Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi di assicurazione.
Applicazione dell'articolo 12 del regolamento
Art. 7
Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo _ Applicazione delle suddette disposizioni alle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
1. Quando il beneficiario di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, si applicano le seguenti regole:
a) Se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 o 3 del regolamento comporta la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni, ciascuna di esse non puo essere ridotta né sospesa per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'ammontare su cui verte la riduzione o la sospensione ai sensi della legislazione in base alla quale tale prestazione è dovuta, per il numero delle prestazioni soggette a riduzione o a sospensioni cui il beneficiario ha diritto.
b) Se si tratta di prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, detta istituzione tiene conto delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell'importo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento. Tuttavia, tali prestazioni, redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo, determinata al prorata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.
c) Se si tratta di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento, detta istituzione tiene conto, qualora siano applicabili le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento, delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni, tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento, ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell'importo che risulta dall'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento. Tuttavia, tali prestazioni, redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo, ottenuta applicando a tale importo un coefficiente uguale al rapporto fra l'importo della prestazione che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento e quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento.
2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richiesta, tutte le opportune informazioni.
Art. 8
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
Se un lavoratore o uno dei suoi familiari puo pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore è stato soggetto da ultimo.
Art. 9
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
1. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, soltanto il diritto all'assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto, mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro.
2. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, allorché il diritto all'assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri, o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri, allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro sotto la quale il lavoratore ha compiuto il suo ultimo periodo di assicurazione, mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro.
Art. 10
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari o quando il lavoratore è soggetto successivamente alla legislazione di più Stato membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo
1. Se, nel corso di un medesimo periodo sono dovuti prestazioni o assegni familiari a due persone per uno stesso familiare ai sensi dell'articolo 73, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 74, paragrafi 1 o 2 del regolamento e ai sensi della legislazione del paese di residenza di detto familiare, le disposizioni da applicare per quanto riguarda il cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari sono quelle previste dalla legislazione del paese di residenza del familiare. A tal fine il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi dell'articolo 73, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 74, paragrafi 1 o 2 del regolamento è preso in considerazione come se si trattasse di un diritto acquisito ai sensi della legislazione del paese di residenza del familiare.
2. Se un lavoratore è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze quali sono previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in causa per la concessione delle prestazioni o assegni familiari, si applicano le seguenti regole:
a) le prestazioni o assegni familiari cui detto lavoratore puo pretendere in forza del suo assoggettamento alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni o assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione considerata. Se queste legislazioni non prevedono prestazioni o assegni giornalieri, dette prestazioni o assegni familiari sono concessi al prorata della durata del periodo durante il quale il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in causa;
b) se le prestazioni o assegni familiari sono stati corrisposti da un'istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione, si procede a compensazione fra dette istituzioni;
c) per l'applicazione delle disposizioni della lettera a) e della lettera b), quando i periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle che servono a calcolare le prestazioni o assegni familiari ai sensi della legislazione di un'altro Stato membro alla quale il lavoratore è stato egualmente soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione;
d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione, l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni o assegni familiari in forza della prima occupazione nel corso del periodo considerato, sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.
3. Se i familiari di un lavoratore soggetto alla legislazione francese o di un disoccupato che beneficia di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese trasferiscono la loro residenza dal territorio di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel corso del medesimo mese civile, l'istituzione incaricata della corresponsione degli assegni familiari all'inizio del mese continua a corrisponderli per tutto il mese in corso.
Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento
Titolo III. Applicazione delle disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile
Art. 11
Formalità in caso di distacco
1. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), i), e paragrafo 2, lettera a) del regolamento, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia al lavoratore, a richiesta di quest'ultimo o del suo datore di lavoro, se sono soddisfatte le condizioni prescritte, un certificato di distacco nel quale si attesta che egli rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data.
2. L'accordo previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento deve essere chiesto dal datore di lavoro.
Art. 12
Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime di sicurezza sociale tedesco
1. Quando la legislazione tedesca è applicabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) o c), o del paragrafo 2, lettera a) del regolamento a un lavoratore che dipende da un'impresa o datore di lavoro di cui la sede o domicilio non si trovano nel territorio della Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore fosse occupato nel luogo di residenza nel territorio della Germania.
2. Quando sono versati contributi per un periodo determinato ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso dalla Germania, a titolo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia o morte (pensioni), possono del pari essere versati, per lo stesso periodo, contributi complementari per l'assicurazione complementare ai sensi della legislazione tedesca (H{herversicherung).
Art. 13
Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari
1.
Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore è stato assunto presso la missione diplomatica o ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L'opzione decorre dalla data d'entrata in servizio.
Quando il lavoratore esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno civile successivo.
2. Il lavoratore che esercita il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello stesso Stato membro in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro.
3. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato il lavoratore, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o ufficio consolare di cui trattasi, o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio.
4. Se il lavoratore ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se il lavoratore fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
Art. 14
Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee
1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere tale contratto informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello stesso Stato membro.
2. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario.
3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee.
4. Se l'agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
Applicazione degli articoli da 13 e 16 del regolamento
Titolo IV. Applicazione delle disposizioni del regolamento particolari alle varie categorie di prestazioni
Capo 1. Regole generali relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione
Art. 15
1. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in conformità delle seguenti regole:
a) ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano; se si tratta di prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2 e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c) del regolamento;
b) quando un periodo di assicurazione compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuto a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il primo periodo;
c) quando un periodo di assicurazione diverso da un periodo assimilato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il primo periodo;
d) ogni periodo assimilato ai sensi della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;
e) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione;
f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione siano presi in considerazione solamente se sono stati compiuti entro un dato termine, l'istituzione che applica tale legislazione.
i) tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure
ii) prolunga tale termine per la durata dei periodi di assicurazione compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione debbono essere compiuti.
2. I periodi di assicurazione compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in considerazione ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione.
3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti regole:
a) se il lavoratore è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni:
i) un giorno equivale a otto ore e viceversa,
ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa,
iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa,
iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa,
v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni,
vi) l'applicazione delle regole precedenti non puo comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
b) se il lavoratore è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:
i) un giorno equivale a nove ore e viceversa,
ii) cinque giorni equivalgono ad una settimana e viceversa,
iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese e viceversa,
iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa,
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni,
vi) l'applicazione delle regole precedenti non puo comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.
Capo 2. Malattia e maternita
Art. 16
Attestato dei periodi di assicurazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore, dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se non presenta detto attestato l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell'articolo 19 del regolamento
Art. 17
Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifichi che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni tre mesi.
3. Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
6. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.
7. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento. L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare eventualmente la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.
8. Il lavoratore o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di occupazione del lavoratore, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente inoltre informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore. L'istituzione del luogo di residenza puo chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.
Art. 18
Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il lavoratore è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio della incapacità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2.
Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati d'incapacità al lavoro, il lavoratore si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.
Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'incapacità, è trasmesso, senza indugio, alla istituzione competente.
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale il lavoratore si è rivolto ad essa, al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena costati che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio il lavoratore nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'incapacità del lavoratore. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica al lavoratore ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché il lavoratore non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica tale decisione al lavoratore e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
7. Quando il lavoratore riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se cio è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.
8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza ed il lavoratore. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa il lavoratore in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
9.
Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.
Applicazione dell'articolo 20 del regolamento
Art. 19
Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari
Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.
Applicazione dell'articolo 22 del regolamento
Art. 20
Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente _ Caso particolare dei lavoratori distaccati e dei lavoratori dei trasporti internazionali, nonché dei loro familiari
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per sé stesso o per i familiari che l'accompagnano nel luogo di distacco, il lavoratore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) i), o paragrafo 2, lettera a) del regolamento, è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora il certificato previsto all'articolo 11 del regolamento di applicazione. Quando il lavoratore ha presentato questo certificato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura.
2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per se stesso o per i familiari che l'accompagnano, il lavoratore dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale il lavoratore è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente, il lavoratore è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all'atto della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
3. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
4. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le prestazioni.
5. Invece del certificato o dell'attestato previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i lavoratori di cui a tali paragrafi possono presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tal caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non sono applicabili.
6. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
7. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui ai paragrafi 1 o 2 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento.