Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 22/10/1997 (Rv. 509117 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici - Rilevanza probatoria.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ., da parte del giudice di merito, anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe (e ben difficilmente acquisibili) circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, con elevatissimo grado di probabilità. È, a maggior ragione, esente da censura la sentenza di merito che, dopo aver ritenuto acquisita la prova dei rapporti sessuali tra le parti al momento del concepimento del minore, rilevi, poi, che tale prova è corroborata dall'elemento indiziario tratto dal rifiuto del convenuto di sottoporsi all'esame ematogenetico nel corso dell'intero giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)