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Sez. L, Sentenza n. 4918 del 16/07/1983 (Rv. 429810 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - RIFERIMENTO AGLI INDICI ISTAT EX ART. 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429810-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - RIFERIMENTO AGLI INDICI ISTAT EX ART. 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., il giudice di merito non è tenuto alla quantificazione del maggior danno da svalutazione monetaria, essendo sufficiente che egli, nell'emettere pronuncia di condanna a risarcire tale danno, faccia riferimento agli indici ISTAT indicati nell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., in applicazione dei quali, l'ammontare delle somme dovute per il menzionato titolo (tenuto conto del giorno di maturazione dei singoli crediti) può essere dalle parti agevolmente ricavato attraverso un preciso conteggio matematico. (Conf 5287/81, mass n 416040; (Conf 3541/78, mass n 393038).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)