Sez. 1, Ordinanza n. 5845 del 15/03/2026 (Rv. 678472-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Omologazione del concordato preventivo - Vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti - Giudicato - Esclusione - Accertamento in via ordinaria del credito - Ammissibilità - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.
Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)