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Sez. U, Ordinanza n. 2439 del 01/02/2008 (Rv. 601335 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atti della fase di formazione delle leggi regionali - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Tutela del privato - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601335-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Gli atti della fase di formazione delle leggi regionali (nella specie, delibera di giunta regionale di approvazione di uno "schema di disegno di legge", in materia di istituzione di parchi naturali), in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa della regione, sono sottratti al sindacato giurisdizionale sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, potendo gli interessati ricorrere solo contro gli atti amministrativi emessi in attuazione della legge medesima e, in quella sede, denunciare i vizi degli atti formativi dell'indicato procedimento legislativo, al fine di eccepire la questione di legittimità costituzionale, ove siano ravvisabili violazioni dei principi costituzionali concernenti i limiti e le forme di esplicazione della potestà legislativa regionale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 24/07/1997 num. 119, Legge Reg. Puglia 20/12/2005 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)