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Sez. U, Sentenza n. 6492 del 13/12/1979 (Rv. 403223 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - APPLICABILITA ANCHE AI GIUDIZI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1979-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403223-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - APPLICABILITA ANCHE AI GIUDIZI PENDENTI.*

Il maggior danno subito dal lavoratore per effetto della diminuzione di valore del suo credito, ai sensi dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nel testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, va determinato dal giudice anche d'ufficio, e pure nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, attinenti a crediti maturati anteriormente. (Conf 102/79, mass n 396170).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)