Sez. U, Sentenza n. 6492 del 13/12/1979 (Rv. 403223 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - APPLICABILITA ANCHE AI GIUDIZI PENDENTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - APPLICABILITA ANCHE AI GIUDIZI PENDENTI.*
Il maggior danno subito dal lavoratore per effetto della diminuzione di valore del suo credito, ai sensi dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nel testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, va determinato dal giudice anche d'ufficio, e pure nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, attinenti a crediti maturati anteriormente. (Conf 102/79, mass n 396170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)