Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015 (Rv. 635418 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Obbligazione pecuniaria relativa a compensi professionali - Frazionamento giudiziale - Abuso del processo - Esclusione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
L'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)