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Sez. 1, Sentenza n. 6156 del 27/06/1994 (Rv. 487217 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Intervento in causa e legittimazione dell'interventore | Pregiudizio legittimante l'intervento in appello - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487217-01

Impugnazioni civili - Appello - Intervento in causa e legittimazione dell'interventore

Il pregiudizio, che legittima il terzo all'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., in relazione all'art. 404 cod. proc. civ., ove un suo autonomo diritto possa subire lesione, va riscontrato con riferimento non alle statuizioni di primo grado, rimesse in discussione dal processo di gravame, ma al potenziale esito di quest'ultimo, in relazione alle pronunce che le parti hanno richiesto al giudice di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)