Sez. 2, Sentenza n. 6214 del 23/05/1992 (Rv. 477354 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Percezione di compenso non inferiore nei minimi alle varie voci della tariffa professionale - Violazione dei principi di adeguamento del compenso all'importanza dell'opera e di remunerazione del lavoro ex art. 36 della Cost. - Esclusione.
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere
Allorquando il compenso percepito da un avvocato corrisponda alle varie voci della tariffa professionale con somme non inferiori ai minimi in esse previsti, non è ipotizzabile con riguardo alla retribuzione così stabilita e corrisposta una violazione del principio secondo cui il compenso dev'essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, né del criterio generale posto in tema di remunerazione del lavoro dall'art. 36 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)