Sez. 1, Sentenza n. 989 del 24/01/2001 (Rv. 543425 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Carattere officioso del procedimento - Sussistenza - Conseguenze - Nella ipotesi di mancato raggiungimento della richiesta maggioranza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Il carattere ufficioso del giudizio di concordato preventivo implica il potere - dovere del giudice di accertarne d'ufficio le condizioni. Ne consegue che ove il giudice delegato accerti il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'omologazione del concordato preventivo di una società e ne riferisca al Tribunale ai sensi dell'art.179 della legge fall., il Tribunale deve dichiarare d'ufficio il fallimento ai sensi dell'art.162.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)