Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
Testo in vigore al
Art. 11
1. I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.
2. Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato.
Art. 12
1. Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.".
Art. 13
1. La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali e' corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
Art. 14
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento cosi' determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del presente decreto.12a
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, e' effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella C allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo articolo 18, siano trascorsi uno o piu' anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'articolo 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione.
3. Il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'eta' pensionabile, puo' ottenere, dopo il compimento dell'eta' anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.
Art. 15
1. Per la definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, e' calcolata in base alle norme contenute nell'articolo 5 del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedenti la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia.
2. Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico piu' favorevole, si applicano queste ultime norme.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
Art. 17
1. Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 3.
2. Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 14.
Art. 18
1. Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il 2° comma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda".11a
Art. 19
1. Con effetto dal 1 maggio 1968, l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.
L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte".
Art. 20
1. Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
2. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
4. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
5. I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.2a
Art. 21
1. Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente e' titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresi' l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.
3. Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.9
Art. 22
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
3. Il titolare di piu' pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali non puo' cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.
Art. 23
1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dall'importo degli assegni familiari o delle integrazioni della retribuzione per carichi di famiglia comunque denominate, spettanti al proprio dipendente, l'importo delle quote di maggiorazione da questo percepite per gli stessi familiari ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
2. Qualora l'importo delle quote di maggiorazione percepite ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia superiore a quello degli assegni familiari o delle altre integrazioni della retribuzione corrisposta al dipendente per gli stessi familiari, la detrazione di cui al precedente comma e' operata dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari o delle predette integrazioni della retribuzione.
3. Le detrazioni previste dal presente articolo sono operate contestualmente a quelle prescritte dal precedente articolo 21 ed i relativi proventi sono versati a cura del datore di lavoro all'istituto nazionale della previdenza sociale.
4. L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari ovvero le altre integrazioni della retribuzione fino ad un massimo di 26.
5. Per i lavoratori agricoli subordinati le detrazioni previste dal presente articolo sono operate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. Laddove il datore di lavoro per circostanze indipendenti dalla propria volonta' non possa effettuare le trattenute di cui all'articolo 21 ed al presente articolo, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che indichera' le modalita' per il recupero.
Art. 24
1. Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.
Art. 25
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni assicurative interessate, in misura proporzionale agli oneri rispettivamente sostenuti per l'erogazione delle pensioni.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale.
Titolo II. Finanziamenti
Art. 26
1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo ii paga precedente quello in corso al 1 gennaio 1971, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.
2. La misura del contributo di cui al precedente comma e' comprensiva dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 27
1. Per il periodo compreso fra il 10 gennaio 1968 ed il 31 dicembre 1970, e' sospeso l'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Art. 28
1. A decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
2. Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e 8 citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.
3. Dal 1 agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
4. La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.
5. I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
6. Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 5, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
7. Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dell'applicazione dell'articolo 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.5
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 30
1. Con effetto dal 1 maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Titolo III. Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 31
1. Le assicurate con la qualifica di impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme sopra citate sia piu' favorevole di quello spettante a norma dell'art. 1, lettera b), della legge 26 novembre 1955, n. 1125.
2. L'ammontare del nuovo trattamento di pensione e' determinato sull'importo dei contributi corrispondenti alle pensioni base in essere al 31 dicembre 1951, in conformita' alla tabella allegata al presente decreto contrassegnata dalla lettera E.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio 1952.