Sez. T, Ordinanza n. 7273 del 26/03/2026 (Rv. 677648-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali - Sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei condebitori - Dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Estensione al condebitore solidale rimasto estraneo - Verifica del giudice di merito - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c.
Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)