Sez. 3, Sentenza n. 11560 del 11/03/2010 Cc. (dep. 25/03/2010) Rv. 246447 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Inclusione degli atti ex art. 609 bis, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO
L'art. 609 octies cod. pen., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti gli "atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen." e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Fattispecie di violenza mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)