diritto.io

Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 96 Fine di favorire lo Stato italiano

1. Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilita' non e' esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 97 Agevolazione colposa

1. Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 98 Istigazione od offerta

1. Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, se l'istigazione o l'offerta non e' accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta e' accolta, ma il reato non e' commesso:

  1. 1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato e' la morte con degradazione;

  2. 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.

Art. 99 Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare

1. Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85,86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 100 Omesso rapporto

1. Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

2. Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 101 Parificazione degli Stati alleati

1. Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato e' commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 102 Circostanza attenuante

1. Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.

Titolo secondo. Dei reati contro il servizio militare

Capo I. Dei reati in servizio

Sezione I. Della violazione di doveri generali inerenti al comando

Art. 103 Atti ostili del comandante contro uno Stato estero

1. Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato estero, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da cinque a dieci anni.

3. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

4. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

5. La condanna importa la rimozione.

Art. 104 Eccesso colposo

1. Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

Art. 105 Perdita o cattura di nave o aeromobile

1. Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o piu' navi o di uno o piu' aeromobili, dipendenti dal suo comando, e' punito con la morte con degradazione.

2. La stessa pena si applica:

  1. 1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

  2. 2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui e' imbarcato.

3. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a sette anni.

Art. 106 Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.

3. Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 107 Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile

1. Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui e' imbarcato.

3. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 108 Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 109 Agevolazione colposa

1. Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 110 Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro

1. Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui puo' disporre, per limitare il danno, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 111 Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo

1. Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, e' punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

2. La condanna importa la rimozione.

Art. 112 Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo

1. Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non e' l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

2. Se dal fatto e' derivata la impossibilita' di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non e' inferiore a quindici anni.

3. Se dal fatto e' derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

4. La condanna importa la rimozione.

Art. 113 Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo

1. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di una o piu' navi militari, o di uno o piu' aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorche' non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

3. La condanna importa la rimozione.

Art. 114 Usurpazione di comando

1. Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, e' punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

2. Se il comando indebitamente assunto e' ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

3. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena e' aumentata.

4. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 115 Movimento arbitrario di forze militari

1. Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessita', ordina un movimento di forze militari, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.