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Sez. 5, Sentenza n. 2314 del 11/02/1997 Ud. (dep. 10/03/1997) Rv. 207009 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE | Condizioni per la configurabilità - Riproduzione di attestazione - Riproduzione di effetti già esistenti - Accertamenti medici - Certificati - Esclusione - Atti pubblici - Sussistenza - Fattispecie di false diagnosi a fini pensionistici.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207009-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE

Al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Nella fattispecie - false diagnosi mediche per procurare illegittime pensioni di invalidità - la Corte ha affermato la natura di atto pubblico degli accertamenti medici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)