Sez. 5, Sentenza n. 14101 del 05/10/1999 Ud. (dep. 10/12/1999) Rv. 215797 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITÀ | Nullità a regime intermedio - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITÀ
Il principio di correlazione fra accusa e sentenza è funzionale al diritto di difesa ed esso risulta vulnerato quando l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali venga mutato. In tal modo, viene meno la possibilità per l'imputato di difendersi in relazione alla diversa ipotesi ritenuta in sentenza e non previamente contestata, per cui il soggetto viene condannato per un fatto diverso da quello per il quale è stato rinviato a giudizio. Trattasi di una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)