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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020 (Rv. 658239 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Opposizione ex art. 98 l.f. - Prova del credito – Difetto di data certa – Rilevabilità d’ufficio- Mancata segnalazione alle parti- Conseguenze- Ragioni- Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658239-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dell'omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non avendo il ricorrente dedotto alcuna menomazione delle proprie facoltà difensive).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)