Sez. 3, Sentenza n. 3778 del 22/11/1974 (Rv. 372284 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - LIMITAZIONE AL PROCESSO DI COGNIZIONE - ESPRESSA INDICAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - EFFICACIA PER IL PROCESSO D'ESECUZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - LIMITAZIONE AL PROCESSO DI COGNIZIONE - ESPRESSA INDICAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - EFFICACIA PER IL PROCESSO D'ESECUZIONE.*
La limitazione del mandato al solo processo di cognizione deve essere espressamente dichiarata, intendendosi, nel caso contrario, che il patrono, con il conferimento della procura, sia abilitato anche alla procedura esecutiva. (nella specie, la procura al difensore era stata rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo). (Conf 2513'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)