Sez. 1, Sentenza n. 1019 del 29/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157286 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
La prova del legittimo impedimento a comparire in udienza deve essere fornita dall'imputato; quindi, salva la facoltà discrezionale del giudice di procedere ad accertamento di ufficio o di controllo, l'omessa produzione delle prove suffraganti l'impedimento consente al giudice la dichiarazione di contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso in udienza. (Conf mass n 147150, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)