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Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 11/07/1979 (Rv. 400477 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITA - PREESISTENZA ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTI NUOVI E SOPRAVVENUTI AGGRAVANTI LA SITUAZIONE PREESISTENTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400477-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITA - PREESISTENZA ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTI NUOVI E SOPRAVVENUTI AGGRAVANTI LA SITUAZIONE PREESISTENTE - NECESSITA.*

Sia il godimento di un alloggio a titolo di mera ospitalita per il suo carattere precario, sia la coabitazione, anche tra parenti, per la grave restrizione della liberta personale e per il reciproco disagio, integrano gli estremi dell'urgente e improrogabile necessita, di cui all'art 4 n 1 della legge n 253 del 1950. Tale necessita non deve essere l'effetto di una scelta del locatore, tuttavia la sua preesistenza alla Costituzione del rapporto di locazione non toglie al locatore il diritto di porre fine al rapporto medesimo, qualora la sua richiesta di riottenere lo immobile locato sia giustificata da fatti nuovi e sopravvenuti, che abbiano reso piu gravosa la situazione che egli aveva voluto e determinato. (Conf 2280/57; (Conf 2977/53).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)