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Sez. L, Sentenza n. 18998 del 02/09/2010 (Rv. 614962 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Appartenenza del lavoratore alla categoria dirigenziale - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Limiti - Esistenza di uno specifico interesse del lavoratore - Fondamento - Licenziamento di dipendente formalmente inquadrato come dirigente - Contestazione della qualifica ai fini dell'applicazione della disciplina limitativa del potere di recesso - Onere della prova - Del lavoratore - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614962-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In materia di ripartizione dell'onere della prova, il principio secondo il quale spetta al datore di lavoro provare l'appartenenza del lavoratore alla categoria dei dirigenti non si applica ove l'accertamento della natura dirigenziale dell'attività lavorativa costituisca oggetto di specifico interesse del prestatore, dovendo trovare applicazione il principio generale che spetta a chi vuole far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Ne consegue che, in caso di licenziamento di dipendente formalmente inquadrato come dirigente, grava sul lavoratore, che intenda fruire del più favorevole regime limitativo dei licenziamenti previsto per i dipendenti non aventi tale qualifica, l'onere di provare la natura meramente convenzionale dell'inquadramento, e che le mansioni effettivamente svolte non corrispondevano a quelle previste o, comunque, difettavano, in concreto, delle connotazioni proprie della categoria dirigenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)