Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 593 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9197
- Reati tributari
- Ritenute a titolo DI acconto sulle retribuzioni pagate
- Ritardo e omissione nel versamento
- Sanzione non differenziata
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede un'unica sanzione per l'omissione e il ritardo del pagamento all'erario, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, di ritenute operate a titolo di acconto sulle retribuzioni corrisposte. Invero identica questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile, rientrando nelle attribuzioni discrezionali del legislatore la comminazione di sanzioni penali. O. n. 337/1987.
Norme impugnate
- d.l. 10 luglio 1982, n. 429
- art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1982, n. 516
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Gianni Giovanni, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che Giovanni Gianni, su rapporto della Guardia di Finanza di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo con l'imputazione di cui all'art. 2, comma secondo, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, per avere, nella qualità di sostituto di imposta, omesso di versare all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
che la Corte di appello di Trieste, in sede di gravame avverso la sentenza di quel tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 1987 (reg. ord. n. 10 del 1988), rilevato come l'imputato avesse non già omesso del tutto ma solo ritardato il versamento delle somme dovute all'erario, dubitava che la considerazione di due fatti, a suo avviso diversi, e di differente gravità, quali l'omissione e il ritardo di pagamento, sotto l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit. contrastasse con il principio di eguaglianza;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 2
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 337 del 1987;
che nella detta decisione si è osservato che la comminazione delle sanzioni penali rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore ed è, in quanto tale, sottratta al sindacato di costituzionalità a meno che non sia irragionevole, ipotesi questa chiaramente non ricorrente nella specie in relazione alla fondamentale esigenza di assicurare il tempestivo assolvimento degli oneri tributari in modo che lo Stato possa correlativamente provvedere all'espletamento delle sue funzioni;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata ordinanza;
che pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze