Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 08/10/1970 (Rv. 347864 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - ESTREMI - LIMITI - ECCEZIONI ESTRANEE ALLA RILEVANZA DEI FATTI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - ESTREMI - LIMITI - ECCEZIONI ESTRANEE ALLA RILEVANZA DEI FATTI.*
I fatti allegati da una delle parti possono essere considerati pacifici solo quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte o quando questa abbia impostato il proprio sistema difensivo su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi. Quando, invece, la controparte abbia sollevato eccezioni che prescindono dalla Rilevanza di tali fatti, astenendosi dall'argomentare sulla verita o meno degli stessi, da tale comportamento non puo essere tratta alcuna deduzione al riguardo. Tale principio e tanto piu valido quando l'allegazione e anche del tutto estranea alla tesi difensiva di chi l'abbia incidentalmente prospettata. (V 414'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)