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Sez. L - , Sentenza n. 11181 del 06/04/2022 (Rv. 664304 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere e soggetti ad essi equiparati - Benefici destinati ai superstiti - Diritto dei figli non a carico all’epoca del decesso, in presenza di esistenza in vita del coniuge avente diritto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664304-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità

assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.

Legge 13/08/1980 num. 466 art. 6, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 105 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 106 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)