Sez. 1, Sentenza n. 2478 del 19/02/2003 (Rv. 560573 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Esito del processo con durata non ragionevole - Influenza ai fini dell'esperibilità della tutela indennitaria - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio svoltosi dinanzi al TAR con definizione stragiudiziale della situazione dedotta dinanzi a quel giudice.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'esito del processo, oggetto del ricorso per violazione del termine ragionevole, è ininfluente ai fini dell'esperibilità della prevista tutela indennitaria; ne consegue che la violazione del termine ragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo - cui si ricollega, per chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale, il diritto ad un'equa riparazione - è ipotizzabile anche quando al ritardo si accompagni la definizione in via stragiudiziale della situazione dedotta dinanzi a quel giudice con conseguente declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del proposto ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)