Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 209 Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dal giudice ad quem
1. Quando ricorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 207 e non e' stato gia' provveduto dal giudice che emise il provvedimento impugnato, ovvero quando risulta che l'impugnazione fu proposta da chi non vi aveva interesse e in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge, il giudice dell'impugnazione pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugnazione, ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e condanna alle spese la parte privata che ha proposto l'impugnazione.
2. L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione ed e' soggetta al ricorso per cassazione.
Art. 210
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1948, N. 1514
Art. 211 Obbligo di rispettare i vari gradi di giurisdizione
1. Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, in grado d'impugnazione non puo' giudicarsi, a pena di nullita', di un reato che non sia stato giudicato nel grado precedente.
Art. 212 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. Negli altri casi l'interessato puo' proporre ricorso a norma dell'articolo 640.
Art. 213 Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti penali
1. Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione l'imputato che l'ha proposta e' condannato alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio in conseguenza dell'effetto estensivo dell'impugnazione sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propose l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese anche dei precedenti giudizi, quantunque in questi sia stato prosciolto.
Art. 214 Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti civili
1. Nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili si pronuncia condanna alle spese contro la parte privata soccombente.
Capo IX. Degli incidenti di falso
Art. 215 Diritto di proporre l'incidente di falso
1. Il pubblico ministero puo' impugnare per falsita' un atto o documento del processo in qualsiasi stato e grado del procedimento.
2. La stessa facolta' spetta alle parti private, le quali possono esercitarla personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Art. 216 Dichiarazione d'impugnazione di falso
1. L'impugnazione di falso deve a pena d'inammissibilita' essere presentata con atto scritto e contenere:
1° l'indicazione dell'atto o documento che ne forma oggetto, con la determinazione quando occorre della parte di esso che viene impugnata;
2° i motivi che inducono a ritenere la falsita', con l'indicazione dei fatti, delle circostanze e delle prove.
2. Durante l'istruzione l'incidente di falso e' proposto davanti al magistrato procedente, con dichiarazione presentata nella cancelleria o segreteria.
3. Negli altri stati del procedimento l'incidente e' proposto davanti al giudice che deve procedere o che procede al giudizio, con dichiarazione presentata nella cancelleria ovvero al cancelliere che assiste all'udienza.
4. Assieme alla dichiarazione o successivamente possono essere presentate memorie.
Art. 217 Provvedimenti conseguenti all'impugnazione di falso
1. Proposto l'incidente di falso, il pubblico ministero che procede con istruzione sommaria, se ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza che si sia giudicato sull'incidente medesimo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con la richiesta di istruzione formale.
2. Il giudice, davanti al quale e' proposto l'incidente di falso, se ritiene che l'impugnazione abbia apparenza di fondamento, sospende quando e' necessario l'istruzione o rinvia il giudizio; altrimenti procede agli atti ulteriori dell'istruzione o del giudizio, tenendo conto quando occorre anche dell'atto o documento impugnato. La decisione e' pronunciata con ordinanza.
3. Il giudice stesso, appena proposto l'incidente di falso, deve assicurare l'identita' e la custodia dell'atto o del documento impugnato.
4. Se il giudice ordina la sospensione o il rinvio, l'atto o il documento con la dichiarazione d'impugnazione e con quant'altro vi si riferisce e' trasmesso immediatamente a cura del cancelliere al pubblico ministero competente ad iniziare l'azione penale per la falsita'.
5. Quando il giudice non ordina la sospensione o il rinvio, la trasmissione e' disposta dopo chiusa l'istruzione con la sentenza che dichiara non doversi procedere non piu' soggetta a impugnazione o dopo terminato il giudizio con la sentenza divenuta irrevocabile.
Art. 218 Sanzioni contro le impugnazioni di falso temerarie
1. Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsita', la parte privata che ha proposto l'incidente puo' essere condannata alle spese cagionate dalla sospensione o dal rinvio, al pagamento di una somma da lire cinquecento a cinquemila a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento del danno verso chi ne abbia diritto.
Libro secondo. Dell'istruzione
Titolo primo. Disposizioni generali
Capo I. Degli atti preliminari all'istruzione
Sezione I. Degli atti di polizia giudiziaria
Art. 219 Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.
Art. 220 Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.
2. In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado e' responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non puo' essere allontanato dalla sede, ne' privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non puo' essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.
Art. 221 Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualita';
2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza; e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;
3) il sindaco nei comuni ove non e' alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.
3. Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.
Art. 222 Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'Autorita' competente, salvo quanto e' disposto nell'articolo 238.5
2. Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'Autorita' giudiziaria. Se vi e' fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale.44
Art. 223 Ausiliari della polizia giudiziaria
1. Agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica relativa alle loro funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche quando e' necessario per mezzo di persone idonee da essi richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria. Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati.44
2. Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento.61
Art. 224 Perquisizioni di polizia giudiziaria
1. Nella flagranza del reato o nel case di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304-ter secondo capoverso e, per quanto e' possibile, le altre norme sulla istruzione formale.
2. L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dello art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.
Art. 225 Sommarie indagini
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'e' necessita' ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonche' delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.
3. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.
4. Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonche' dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.
5. Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.
6. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.
7. La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.
8. Non si puo' comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale.
9. Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.
10. Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonche' dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227.77
Art. 226 Sequestro di carte sigillate - Facolta' relative alla corrispondenza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.
2. Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorita' giudiziaria e possono ordinare a chi e' preposto ai servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1974, N. 98.
Art. 226-bis Facolta' relative alle comunicazioni o conversazioni
1. Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:
1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;
2) reati concernenti gli stupefacenti;
3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
4) reati di contrabbando;
5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.
2. La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.
3. Non e' consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attivita'.
Art. 226-ter Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni
1. L'autorizzazione prevista nel precedente articolo e' disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessita' nei confronti dell'indiziato di limitare la liberta' delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.
2. Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.
3. I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.
4. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro.
Art. 226-quater Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni
1. Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.
2. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
3. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato.
4. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.
5. I processi verbali delle attivita' previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.
6. Ai soli difensori degli indiziati o imputati e' comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facolta' di esaminare gli atti e le registrazioni.
7. Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.
8. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte.
9. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate.
10. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco.