Sez. L, Sentenza n. 36 del 05/01/1993 (Rv. 480153 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Anzianità di servizio | Prescrizione - Inammissibilità - Scatti di retribuzione - Prescrizione del primo - Calcolo dei successivi - Criterio.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Anzianità di servizio
L'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione; con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)