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Sez. L, Sentenza n. 529 del 05/02/1977 (Rv. 384082 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEL COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INTEGRAZIONE CON LA CAPACITA DEI FAMILIARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384082-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEL COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INTEGRAZIONE CON LA CAPACITA DEI FAMILIARI - ESCLUSIONE.*

L'attivita del coltivatore diretto, essendo caratterizzata dall'abituale esplicazione di un lavoro manuale agricolo, non si sottrae, ai fini della Determinazione della capacita di guadagno, al criterio dettato dall'art 10 del RDL n 636 del 1939, senza che si possa procedere alla integrazione delle residue capacita lavorative dello stesso lavoratore con quelle di altri soggetti, anche se facenti parte del suo nucleo familiare. (Conf 2481/76, mass n 381270).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)