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Sez. 2, Sentenza n. 6960 del 23/03/2026 (Rv. 677483-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEI SUBAPPALTATORI | Appalto - Clausola di divieto di subappalto senza autorizzazione - Precostituzione pattizia di gravità dell’inadempimento - Esclusione - Gravità dell’inadempimento - Applicabilità dei criteri ex art. 1435 e ss. c.c. - Sussistenza. APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677483-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEI SUBAPPALTATORI

La clausola del contratto di appalto che vieta di subappaltare l'opera senza autorizzazione del committente non costituisce prova della precostituzione pattizia del rilievo di gravità dell'inadempimento, in quanto il subappalto non autorizzato non ha rilevanza diretta nei rapporti tra appaltatore e committente e, a quei fini, lo strumento idoneo è la clausola risolutiva espressa;

in mancanza, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere effettuata con gli ordinari criteri ex art. 1453 ss. c.c.

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)