Sez. U - , Sentenza n. 3517 del 06/02/2019 (Rv. 652752 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Natura discrezionale - Contenuto - Valutazione di ragionevoli alternative - Necessità - Conseguenze - Obbligo di partecipazione del privato al procedimento - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ha natura di procedimento espropriativo semplificato di carattere eccezionale, volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione, bensì quello, autonomo, di soddisfare attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione delle opere già realizzate "sine titulo"; ne consegue che l'adozione di tale provvedimento presuppone una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo, non limitata genericamente alla eccessiva difficoltà od onerosità delle possibili soluzioni ma volta ad accertare l'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione - prima fra tutte la restituzione del bene - in relazione alle quali il proprietario deve essere posto in grado di svolgere il proprio ruolo partecipativo secondo le regole generali sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis, Decreto Legge 06/06/2011 num. 98 art. 34 com. 1, Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)