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Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 13/05/2008 (Rv. 603054 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Condizioni - Impiego della clausola "a semplice richiesta" e "senza eccezioni" ed inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603054-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

La fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola "a semplice richiesta" o " senza eccezioni", sia espressamente derogato l'art. 1945 cod. civ., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)