Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 13/05/2008 (Rv. 603054 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Condizioni - Impiego della clausola "a semplice richiesta" e "senza eccezioni" ed inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ. - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
La fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola "a semplice richiesta" o " senza eccezioni", sia espressamente derogato l'art. 1945 cod. civ., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)