Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 16/01/1995 Ud. (dep. 07/02/1996) Rv. 203668 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - Ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene - Espressa indicazione formale - Necessità - Integrazione extratestuale ed orale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
Nel reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, previsto dall'art. 650 cod. pen., i motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso e la loro assenza o carente indicazione non può desumersi da elementi extratestuali e, addirittura, nuncupativi, il cui accertamento e la cui verificabilità siano affidati alle attestazioni verbali dell'Autorità, anziché agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell'atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validità ed efficacia. (Fattispecie relativa ad ordine, rivolto a cittadino straniero, di presentarsi all'autorità di P.S., senza indicazione delle ragioni che lo giustificavano, in cui la S.C. ha escluso l'integrabilità dello ordine, così come impartito, con l'intimazione orale, da cui sarebbe risultato che scopo dell'invito era quello di regolarizzare la posizione dello straniero in quanto privo di permesso di soggiorno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)