Sez. 1, Sentenza n. 15150 del 10/10/2003 (Rv. 567387 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) | Norme per la deliberazione - Art. 822 cod. proc. civ. - Applicabilità all'arbitrato irrituale - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE)
Il principio, sancito dall'art. 822 cod. proc. civ., secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità, concerne l'arbitrato rituale; esso, pertanto, non è applicabile all'arbitrato irrituale, che, diversamente dal primo, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)