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Sez. 1, Sentenza n. 15150 del 10/10/2003 (Rv. 567387 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) | Norme per la deliberazione - Art. 822 cod. proc. civ. - Applicabilità all'arbitrato irrituale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567387-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE)

Il principio, sancito dall'art. 822 cod. proc. civ., secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità, concerne l'arbitrato rituale; esso, pertanto, non è applicabile all'arbitrato irrituale, che, diversamente dal primo, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)