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Sez. 1, Sentenza n. 444 del 22/01/1982 (Rv. 418145 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - DELLA CORTE D'APPELLO - SEZIONE PER I MINORENNI - IN SEDE DI RECLAMO PER L'APPLICAZIONE AD UN MINORE DELLE MISURE RIEDUCATIVE EX ART. 25 DEL R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418145-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - DELLA CORTE D'APPELLO - SEZIONE PER I MINORENNI - IN SEDE DI RECLAMO PER L'APPLICAZIONE AD UN MINORE DELLE MISURE RIEDUCATIVE EX ART. 25 DEL R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111, secondo comma, cost. Avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello - Sezione per i minorenni in Sede di reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni concernente l'applicazione ad un minore delle misure rieducative previste dall'art. 25 del R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 (come modificato dalla legge 25 luglio 1956 n. 888), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (dato il soggetto che lo adotta, il procedimento, la Forma, la finalità e la modificabilità e revocabilità) che non risolve contestazioni tra contrapposti diritti soggettivi, ma che ha la funzione di provvedere, nel modo ritenuto più conveniente, agli interessi del minore alla socializzazione e che, per la espressamente prevista modificabilità e revocabilità, è inidoneo ad acquistare forza di cosa giudicata. (V 3939/81, mass n 414595; (V 2329/81, mass n 413066; (V 5943/79, mass n 402614; (Cass pen 714/74, mass n 128349; (Cass pen 1606/69, mass n 110572).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 25, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 29, Legge 25/07/1956 num. 888 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)