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Sez. 4, Sentenza n. 1982 del 15/12/1998 Ud. (dep. 16/02/1999) Rv. 213230 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Appello - Motivo generico - Omesso esame - Causa di annullamento della sentenza - Esclusione - Fattispecie: richiesto accertamento della legittimità di un atto amministrativo.
Stato
decisa il 1998-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213230-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie in cui il giudice del gravame era stato sollecitato ad un semplice controllo di legittimità dell'atto amministrativo -provvedimento prefettizio di sospensione della patente-, presupposto del reato per cui v'era stata dichiarazione di responsabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)