Sez. T, Ordinanza n. 31530 del 03/12/2025 (Rv. 677366-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Invito ad adempiere ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Comunicazione della successiva iscrizione a ruolo - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La comunicazione con cui l'amministrazione finanziaria, dopo avere previamente notificato al contribuente, quale obbligato in solido, l'invito ad adempiere previsto dall'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e aver ritenuto insussistenti le giustificazioni addotte, lo informa della successiva iscrizione a ruolo per l'Iva non versata dal cedente non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura meramente informativa e non provvedimentale, poiché non incide autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, né integra la prima comunicazione di un atto lesivo, quando l'invito ad adempiere sia stato già formalmente comunicato.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)