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Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 21/05/1990 Cc. (dep. 05/06/1990) Rv. 184581 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - A MEZZO TELEGRAMMA O RACCOMANDATA - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184581-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - A MEZZO TELEGRAMMA O RACCOMANDATA - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione d'impugnazione è un atto a Forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di Forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. Ne consegue che è inammissibile il ricorso contenuto in un atto che, per quanto sottoscritto, sia inserito in busta consegnata chiusa al funzionario qualificato ad accertare la provenienza della sottoscrizione dal soggetto interessato. (Conf mass n 176189; (Conf mass n 173460, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)