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Sez. 2, Sentenza n. 2064 del 17/10/1970 (Rv. 348166 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONE - NORMALE TOLLERABILITA - LIMITE EX ART 844 COD CIV - NEI RAPPORTI TRA CONDOMINI - APPLICABILITA - DIVIETO DI ATTIVITA RUMOROSE O MOLESTE STABILITO DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - PREVALENZA SULLA NORMATIVA DEL COD CIV - CONTENUTO DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348166-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONE - NORMALE TOLLERABILITA - LIMITE EX ART 844 COD CIV - NEI RAPPORTI TRA CONDOMINI - APPLICABILITA - DIVIETO DI ATTIVITA RUMOROSE O MOLESTE STABILITO DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - PREVALENZA SULLA NORMATIVA DEL COD CIV - CONTENUTO DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di immissioni, il limite della normale tollerabilita, posto dall'art 844 cod civ, trova applicazione anche fra condomini, proprietari di appartamenti diversi di un edificio in condominio. In tal caso, ove il regolamento condominiale stabilisce un particolare divieto di attivita rumorose, o altrimenti moleste, alla disciplina generale della legge si sostituisce, e prevale, la particolare disciplina contrattuale, sia perche lo stesso art 844 cod civ dispone che per valutare la normale tollerabilita si debba aver riguardo anche alla condizione dei luoghi, sia perche all'autonomia privata puo legittimamente riconoscersi il potere di porre in concreto limiti e divieti piu rigorosi rispetto al criterio generale della normale tollerabilita delle immissioni. L'accertamento del contenuto della disciplina contrattuale e rimesso al giudizio insindacabile, se esente da vizi logici e giuridici, del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)