Sez. L, Sentenza n. 6391 del 28/05/1992 (Rv. 477408 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere | Configurabilità - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere
Alla dichiarazione con la quale il lavoratore dà atto di aver ricevuto una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze e di non aver altro a pretendere, formulata in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto (che deve essere determinato o determinabile) non può essere riconosciuto il valore di rinuncia o transazione, salvo che elementi specifici risultanti dall'interpretazione del documento e dal concorso di altre circostanze desumibili "aliunde" consentano al giudice di ritenere che la dichiarazione stessa sia stata resa dal lavoratore con la chiara consapevolezza dell'esistenza di determinati suoi diritti e con l'intento di abdicare ad essi o di transigere. Ai fini di tale indagine, il giudice deve quindi accertare se la dichiarazione, indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche in essa contenute, si riferisca allo specifico oggetto preteso dal lavoratore subordinato, e che sussista altresì il necessario substrato soggettivo, consistente nella volontà di rinunciare o transigere sul diritto preteso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)